L’Ordine degli Psicologi Veneti interviene in maniera chiara con gli obblighi che hanno i professionisti nell’ambito della Psicologia e nel contempo i diritti di chi si avvale di questo servizio. Nel nostro caso anche a quelle figure professionali che operano nei Disturbi Alimentari. Praticamente contro l’abuso della professione che crea molti problemi in essa correlati.
Contro l’abuso della Professione.
Legge sulla concorrenza 124/2017 e novità sulle Libere Professioni.
Obbligo Preventivo Scritto, comunicazione Titoli e Specializzazioni.
Viene introdotto l’obbligo della forma scritta e digitale per la formazione del preventivo da parte del libero professionista.
La suddetta legge con il comma 150 dell’articolo 1 intervenuta sul comma dell’articolo 4 del Decreto Legge 24/01/2012 numero 1 inserendo le parole “Obbligatoriamente in forma scritta e digitale cosicché la nuova formulazione della norma risulta essere:
“Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale.
Il Professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente , in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, che deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive le spese, oneri e contributi.”
Inoltre la predetta legge prevede, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, che i professionisti iscritti agli ordini e colleghi siano tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
Pare opportuno sottolineare che la novità riguarda unicamente la forma in cui deve essere fornito il preventivo, non già i contenuti i contenuti formativi dello stesso che restano invariati rispetto al passato. Va altresì detto che si ritiene che l’obbligo della forma scritta investa unicamente i nuovi incarichi assunti a far data dal 29 agosto u.s..
Fonte: Ordine degli Psicologi del Veneto. OPV.
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