Ali di Vita Associazione Onlus dedita alla sensibilizzazione ed aiuto sui Disturbi del Comportamento Alimentare

Statuto

  Statuto 

Associazione Ali di Vita


ART. 1 

(Denominazione e sede) 

L'organizzazione di volontariato, denominata "ALI DI VITA" assume la forma giuridica di AsAciazione apartitica e aconfessionale. L'cit anizzazione ha sede legale in via dei Mille, 26 - 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD). rasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di municazione agli uffici competenti.

ART. 2 

(Statuto) 

L'organizzazione di volontariato "ALI DI VITA" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 

(Efficacia dello statuto) 

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 

(Interpretazione dello statuto) 

Lo statuto é interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 

 (Finalità) 

L'Associazione ALI DI VITA non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito sociale e socio-sanitario. L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:
• Avviare centri di ascolto, di informazione e di sostegno rivolti alle persone affette da disturbi del comportamento alimentare (D.C.A.), al loro famigliari/conoscenti.
• Organizzare gruppi di mutuo aiuto per i famigliari e conoscenti delle persone affette da D.C.A. • Sostenere ed accompagnare progetti di avvio di ambulatori/sportelli territoriali che siano gestiti da idonee figure professionali.
• Sollecitare l'attenzione degli organi legislativi ed amministrativi dello Stato, della Regione ed enti locali, e le forze politiche affinché vengano attivate iniziative, anche attraverso azioni legislative, normative e assistenziali, aventi lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone affette da D.C.A.
• Promuovere tutte le iniziative necessarie a sensibilizzare l'opinione pubblica relativamente alle problematiche dei D.C.A. ceti incontri di informazione rivolti alle famiglie, agli operatori nell'ambito delle discipline sportive ed artistiche, agli educatori scolastici.
• Proporre percorsi e progetti finalizzati ad alleviare il disagio del disturbo attraverso attività artistiche e/o ricreative, di gruppo in collaborazione con altre associazioni, enti locali e figure professionali.
L'orianizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto, con particolare attenzione al Distretto n. 2 dell'Ulss 16 di Padova, e si impegna anche a collaborare con alre analoghe organizzazioni presenti nel territorio provinciale, regionale e nazionale.

ART. 6 

(Ammissione)

 Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione del socio all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente. Deve essere comunque rispettato il principio di democraticità, non possono essere previsti divieti per taluni soggetti di proporre domanda né essere previsto lo status di socio di diritto, né, tantomeno, previste cariche di diritto, e ia non ammissione del richiedente deve essere giustificata dall'organo che delibera. L'ammissione a socio é a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Sono previste quattro categorie di soci:

ordinari sono gli aderenti che condividono le finalità dell'organizzazione partecipando attivamente alle varie attività e rispettando in toto i doveri di cui al presente Statuto. Il socio ordinario avrà diritto di partecipare alle Assemblee e di esprimere il proprio voto, versando la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
volontari sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito; sostenitori sono coloro che, pur non partecipando alla vita associativa, desiderano finanziare l'Associazione con una quota ordinaria, Non hanno diritto a partecipare alle assemblee e al voto ma hanno diritto ad essere informati su tutte le attività svolte dall'Associazione. I soci sostenitori oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
benemeriti sono le persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione, la cui nomina avrà validità annuale eventualmente rinnovabile dal Consiglio Direttivo per un altro anno sociale. Il socio benemerito non dovrà sostenere la quota sociale, non é obbligato a partecipare alle Assemblee e non ha diritto di voto.

ART. 7 

(Diritti e doveri degli aderenti) 

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; • essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge, previa richiesta da sottoporre all'autorizzazione del Consiglio Direttivo;
• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali. Glí aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:
• rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
• svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
ʥ versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota sociale ̬ intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 

(Perdita della qualifica di socio) 

qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. -- Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 9 

(Gli organi sociali) 

Sono organi dell'organizzazione:
• Assemblea dei soci
• Consiglio Direttivo
• Presidente Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. IO 

(L'Assemblea) 

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci,

ART.11 

(Compiti dell'Assemblea) 

L'Assemblea deve: • approvare il conto consuntivo;
• fissare l'importo della quota sociale annuale;
• determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
• approvare l'eventuale regolamento interno;
• deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni o sulla esclusione di soci
• eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
• deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
• deliberare sull'utilizzazione dei proventi in sintonia con le finalità dell'Associazione e coni principi della L. 266/91.

ART. 12 

(Convocazione) 

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata dà almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, edita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea a mezzo posta ordinaria o via posta elettronica.

ART. 13 

(Assemblea ordinaria) 

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 

(Assemblea straordinaria) 

L'Assemblea straordinaria approva la modifica dello statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati tale disposizione non è derogabile).

ART. 15 

(Consiglio Direttivo) 

II Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per n. 1 mandati.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

ART. 16 

(Il Presidente) 

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo é cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 

(Risorse economiche) 

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
• contributi degli aderenti e/o di privati; • contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
• contributi di organismi internazionali;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rimborsi derivanti da convenzioni;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o eventi culturali creati per la raccolta fondi e da inserire in una apposita voce di bilancio.

ART. 18 

(I beni) 

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19 

(Divieto di distribuzione degli utili)

 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 20 

(Proventi derivanti da attività marginali) 

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
L'Assemblea dejjbera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e coni principi della L. 266/91.

ART. 21 

(Bilancio) 

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
Il consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 

(Convenzioni) 

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione,

ART. 23 

(Personale retribuito) 

L'organizzazione dì volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91.
I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti) 

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile versoi terzi ai sensi dell'ad, 4 della L. 266/91.

ART. 25 

(Responsabilità della organizzazione) 

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26 

(Assicurazione dell'organizzazione) 

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27 

(Devoluzione del patrimonio) 

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, coma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 28 

(Disposizioni finali) 

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

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